ACCESSO AGLI ATTI: DIRITTO FINTO, ovvero LO SPORTELLO DEI DIRITTI NEGATI

Premettiamo che negli ultimi anni la gestione della cosa pubblica da parte della nostra Amministrazione Comunale, per superficialità e mancanza di controlli, ha lasciato talvolta molto a desiderare.  Alcuni esempi: scabroso caso dei loculi cimiteriali, contestato rifacimento della piazza del Comune (a cura di privati in conto oneri di urbanizzazione),  gestione in rosso degli impianti sportivi (da approfondire il ruolo di Fondazione e del CCSA), non affidabilità delle rilevazioni dell’elettromagnetismo (superficialità di comodo), inutile abbattimento degli alberi ad alto fusto sul terreno inizialmente destinato alla nuova biblioteca, tutti casi che hanno comportato sperpero di danaro pubblico. Come diretta conseguenza il livello della nostra fiducia nei confronti dell’Amministrazione è calato  e di parecchio.
In tempi di vacche magre, quando molti faticano ad arrivare alla terza settimana del mese, venuti a conoscenza che il Settore LL.PP. sta programmando di edificare una nuova Casa di Riposo ed una nuova sede unificata degli Uffici Comunali (smentito pubblicamente poi dall'assessore al Bilancio Erika Seeber) ci è venuto spontaneo chiedere al Comune quanto avesse speso negli ultimi anni per ristrutturare ed adattare alle esigenze d’uso gli attuali edifici. Questo per poter valutare l’entità delle spese che verrebbero eventualmente buttate dalla finestra se le proposte di Crisafulli si dovessero malauguratamente concretizzare.
Il Comune ci ha risposto che, ai sensi della Legge 241/90 articoli 22 e 25, la nostra richiesta, oltre ad essere motivata, deve dimostrare quale sia l’interesse giuridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso. In particolare l’articolo 22 afferma che gli interessati nell’ambito del diritto di accesso sono “tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Noi abbiamo ribattuto che, quali contribuenti e possibili parti lese nel caso di sperpero di danaro pubblico,  il nostro interesse corrisponde a quanto richiesto dal predetto articolo 22 ma il Responsabile degli Affari Generali del Comune non è di questo parere per cui la nostra richiesta non verrà evasa.
Inutile dire che di fronte a questo diniego siamo rimasti parecchio sconcertati. La nostra legislazione, pur contemplando dal 2009 un diritto di accesso agli atti della P.A. simile al  Freedom of Information Act  dei democratici Stati Uniti, ancora copre con lacci e laccioli l’operato della classe governante che fino al 1990 ha sempre fruito di un generalizzato e rigido segreto d’ufficio. Ecco la legge che ci tutela (vd. art.4. commi 6,7 e 8). 
Interessanti da questo punto di vista i commenti di Gregorio Arena Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Trento: "accesso agli atti, un diritto finto
Non significa forse che il segreto d’ufficio continua ad imperare e a proteggere la casta? Comunque ricorreremo al Difensore Civico; la storia continua, fine della prima puntata.

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