In prosecuzione al nostro post del 25/10/2010 segnaliamo che anche il Difensore Civico nel gennaio 2011 ci aveva ribadito quanto già espresso dal Settore Affari Generali e cioè che, in base all’ Art 22 della Legge 241/1990, per accedere agli atti è necessario che il soggetto abbia “un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.”
Siamo pertanto cascati dal pero quando, curiosando sul web, siamo incappati nel sito http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/d10021996.aspx , scoprendo che le affermazioni dei nostri esperti non corrispondono a quanto stabilito dalla Commissione Governativa per l’accesso ai documenti. Questa infatti aveva emanato la seguente:
DIRETTIVA 10 FEBBRAIO 1996, n. 1703 II/4.5.1. |
Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi secondo le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 8 giugno 1990 n. 142; differenze e problemi di coordinamento tra le due leggi. |
che al paragrafo 4 comma d Modalità di esercizio legge:
Sull'onere di motivazione va ricordato che per accedere ai documenti ed alle informazioni degli enti locali non è necessario addurre alcun interesse da parte dei cittadini residenti contrariamente a quanto previsto dall'art. 22, legge 241/90 che, riconoscendo il diritto di accesso "per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", comporta necessariamente un'adeguata motivazione dell'istanza di accesso.
Per prenderla sul ridere potremmo suggerire a Kazzenger un nuovo mistero: com’è possibile che al Comune di Arese nessuno sia a conoscenza di una direttiva governativa su un tema importante quale quello della trasparenza della P.A.?
Commenti
Posta un commento