L’Iva sulla tariffa di igiene ambientale non deve essere applicata quindi i cittadini che fino ad ora se la sono trovata in bolletta l’hanno pagata ingiustamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 37567/12 dell’8 marzo scorso che ha sancito l’illegittimità dell’iva sulla Tia (pagg. 9 e10) . Una sentenza della Corte Costituzionale stabiliva la stessa cosa già nel 2009.
La sentenza apre la strada alla restituzione dell'imposta versata sulla nuova tariffa di igiene ambientale.
Tutti i cittadini che l'hanno pagata possono presentare domanda di rimborso alla GESEM entro il 30 Marzo!
Ho verificato che nel 2011 e nel 2010 sulla TIA di Arese NON è stata applicata l'iva, come anche spiegato nella relativa comunicazione coi conteggi: la richiesta di rimborso potrà essere fatta per gli anni 2009, 2008, 2007.
RispondiEliminaLucia:anche l'IVA del 2006.ho controllato era già nominata TIA.
RispondiEliminacomunque chissà come mai nel 2010 l'IVA al 10% è sparita ma la cifra da pagare è rimasta la stessa....
Dopo 3 mesi Gesem ha risposto alla mia richiesta di rimborso dell'IVA di essere in attesa di un pronunciamento da parte dello Stato e di non poter dar corso alla restituzione finché non saranno emanate precise normative a riguardo.
RispondiEliminaInnanzitutto, se l'IVA non era dovuta, doveva essere portata in detrazione d'ufficio senza far perdere tempo all'utente. Mi chiedo poi quanti utenti siano a conoscenza di ciò e si siano attivati.
Inoltre, è vero, nel momento in cui è sparita l'IVA per uno strano gioco d'equilibrio la base imponibile è lievitata quel tanto da risultare pari al totale dell'anno precedente. Chissà mai che in caso contrario più utenti avrebbero fatto caso all'IVA scomparsa e magari approfondito la cosa e....